Un giudice ha pronunciato una sentenza destinata a creare un
rilevante precedente nelle dispute tra banche e correntisti. Il titolare di un
conto corrente ha diritto a chiudere il proprio conto in qualsiasi momento lo
voglia, anche se in rosso. E lo può fare entro massimo 15 giorni dalla
richiesta di estinzione, senza spese a carico.
Quindi, se il vostro conto corrente è in rosso e non siete
riusciti a ripianare le perdite, la cosa migliore – se non è movimentato da
eventuali accrediti – è quello di chiuderlo: quantomeno, in questo modo, non si
pagheranno le commissioni e le spese di tenuta del conto. E se la banca rifiuta
tale ordine, si potrà ricorrere al giudice.
IL CASO – A Roccadaspide, vicino Paestum, c’è una
cooperativa in difficoltà, con un conto in perdita e un ammanco che cresce di
continuo per i costi e le commissioni che la banca applica di mese in mese. A
quel punto la cooperativa chiede la chiusura del conto proprio, ma la banca si
oppone: sarà chiuso solo quando tutto il debito sarà pagato. La cooperativa si
rivolge così al Giudice di Pace che condanna la banca citando l’articolo 1855
del Codice civile secondo cui “ciascuna delle parti” – la banca come il
correntista – ha il diritto ad ottenere la chiusura del conto con un preavviso
massimo di 15 giorni; ma anche l’articolo 120 bis del Testo Unico Bancario che
autorizza il cliente a chiedere l’estinzione del conto “senza penalità e senza
spese”.
Il Giudice di Pace ricorda, poi, l’orientamento dell’Arbitro
bancario e finanziario di Milano, secondo cui la banca non può “impedire o
ritardare la chiusura del conto” facendo leva sul “preteso debito del cliente
nei suoi confronti”.
La sentenza del Giudice di Pace ordina dunque alla banca di
considerare chiuso il conto dal giorno successivo a quello della richiesta di
estinzione e di cancellare tutte le spese e le commissioni che sono ricadute
sul conto a partire da quel giorno.
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