venerdì 22 luglio 2016

Usura ed apertura di credito, nulla la clausola che prevede la sola restituzione degli interessi usurari "Banca"

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, è tornata a pronunciarsi in materia di usura, questa volta relativamente ad un contratto di apertura di credito in conto corrente.
Entrando nel merito della causa, Intesa San Paolo S.p.A., già incorporante l’originaria ricorrente Cassa di Risparmio di Venezia S.p.A., impugna il decreto del Tribunale di Venezia del 15 luglio 2010, con cui venne respinto il proprio reclamo avverso il decreto del giudice delegato del fallimento che aveva negato l’ammissione al passivo del credito dell’istante, vantato quanto ad euro 33.533,40 a saldo di conto corrente negativo e, dunque, a debito della società e del socio, nonché euro 35.224,00 quale saldo passivo di altro conto corrente garantito da fidejussione del debitore fallito.
Ritenne il Tribunale che fondatamente il decreto di esecutività dello stato passivo aveva respinto le domande, per la mancata produzione dei documenti idonei a dimostrare che il saldo dei due conti si era determinato con il computo di oneri finanziari conformi ai limiti di cui alla Legge n. 108/96, posto che, in antecedenza, il fallito ne aveva contestato la superiorità rispetto alle soglie d’usura.
Parimenti veniva dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale della curatela, estranea al perimetro delle domande proponibili, ai sensi dell’art. 99 L.F., pur apprezzandosene la difesa come idonea a suffragare il giudizio di superamento e violazione dei parametri di cui alla cit. L. n. 108/96, artt. 1 e 2, avendo i saldi dei due conti oltrepassato, prima del loro congelamento dovuto a revoca degli affidamenti, i tassi soglia.
In particolare il Tribunale rilevò che anche la commissione di massimo scoperto (CMS), pur se non priva di causa, dovesse essere inclusa tra gli elementi da conteggiare tra le “remunerazioni” in decisivo collegamento con l’erogazione del credito, così entrando nella commisurazione del tasso usurario, quale costo sostenuto dal finanziato, finendo con il coincidere il tasso d’interesse, ai fini della normativa applicata, con il costo del denaro.
Dalla conseguente CTU espletata il Tribunale ravvisò che il superamento del tasso soglia, totale per un conto e parziale per l’altro, già da parte del TAEG, implicava che gli importi percepiti dalla Banca erano superiori al credito insinuato, dunque, da non ammettere al passivo, stante la violazione dell’art. 1815, 2° comma, c.c. sin dall’origine del rapporto e l’inapplicabilità di un diverso principio di conservazione parziale del medesimo, tra l’altro mai praticato in costanza di relazione contrattuale.
Il ricorso è affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso il fallimento. La Banca ha depositato memoria.
La Suprema Corte di Cassazione, con l’importante pronuncia in commento, ha affermato i due seguenti principi:
– “la clausola contenuta nei contratti di apertura di credito in conto corrente, che preveda l’applicazione di un determinato tasso sugli interessi dovuti dal cliente e con fluttuazione tendenzialmente aperta, da correggere con sua automatica riduzione in caso di superamento del c.d. tasso soglia usurario, ma solo mediante l’astratta affermazione del diritto alla restituzione del supero in capo al correntista, è nulla ex art. 1344 c.c., perché tesa a eludere il divieto di pattuire interessi usurari”;
– sino all’entrata in vigore della Legge n. 2/2009 “ogni eccedenza della CMS in concreto praticata rispetto alle entità massime fissate pro tempore dalle Istruzioni della Banca d’Italia non realizza di per sé un fattore rilevante al fine del superamento del tasso soglia usurario, trattandosi di elemento diverso … non calcolabile nel medesimo coacervo di fattori di costo, pertanto l’eventuale usurarietà del rapporto bancario può conseguire solo da una giustapposizione che, assumendo dal valore percepito di periodo la CMS e riscontratane in ipotesi il superamento di percentuale rispetto a quella massima, vada ad aggiungere tale costo improprio e non dovuto all’interesse propriamente detto, verificando se, per tale via, non sia stato superato in modo indiretto il taso soglia per avere questo così oltrepassato lo spread del TEGM”.



Fonte: http://www.creditofinanzanews.it/2016/07/21/usura-ed-apertura-credito-nulla-la-clausola-prevede-la-sola-restituzione-degli-interessi-usurari/

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