domenica 24 luglio 2016

Conto corrente – Applicazione commissioni e interessi illegittimi – Segnalazione in Centrale dei Rischi – Risarcimento danno non patrimoniale – Nesso di causalità "banca"

Con la pronuncia in commento, il Tribunale di Padova, nella persona del Dott. Giorgio Bertola, ha fissato importanti principi in materia di usura e segnalazione in Centrale dei Rischi di un cliente correntista di un istituto di credito.
Il Giudice ha, infatti, precisato che se per effetto di commissioni ed interessi illegittimi (per usura e/o anatocismo), il correntista viene segnalato in Centrale dei Rischi, è equo riconoscere, per il ristoro del danno non patrimoniale, una somma pari al doppio di quelle illegittimamente addebitate. Sussiste, infatti, il nesso causale tra le difficoltà finanziarie incontrate nel proprio esercizio di impresa dalla società e le condotte tenute dalla banca, che, pur avendo la società una posizione creditoria e non debitoria, ha segnalato la medesima in Centrale dei Rischi ed applicato interessi usurari.
Entrando nel merito della causa, gli attori, dando preliminarmente atto di aver svolto un giudizio di ATP ex 696-bis c.p.c. volto alla composizione bonaria della controversia, hanno convenuto la Cassa di Risparmio del Veneto per sentirla condannare a restituire quanto accertato dalla CTU, oltre al danno per le condotte illegittime tenuta dalla convenuta nella segnalazione in Centrale dei Rischi ed alle revoche delle linee di credito.
Si è costituita la convenuta chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Nello specifico, la società correntista, operante nel settore dello sviluppo tecnologico, si è vista restituire dalla banca la somma di euro 114.617 per interessi usurari ed anatocistici illegittimamente applicati ad una aperura di credito in conto corrente.
Ma, cosa ancora più importante, il Giudice ha, inoltre, condannato l’istituto a risarcire la società correntista di una somma pari al doppio della cifra indebitamente pagata sul conto corrente, ossia euro 229.234, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per errata segnalazione in Centrale dei Rischi.
La banca aveva, infatti, provveduto a segnalare l’impresa in Centrale dei Rischi per via del saldo passivo perdurante sia sul conto corrente aziendale, che sul conto corrente personale dei fideiussori.
Il Giudice ha considerato particolarmente dannosa per l’azienda l’ingiusta segnalazione in Centrale dei Rischi operata dalla banca, in quanto ciò le avrebbe impedito di svilupparsi commercialmente. L’essere segnalata nella lista dei “cattivi pagatori” le avrebbe, infatti, inibito sia l’accesso a nuovi crediti, che l’utilizzo dei fidi in essere con tutti gli istituti di credito e poi revocati. La segnalazione ha, dunque, creato una distorsione sull’effettivo merito creditizio della società correntista.

Infine, se il rapporto di conto corrente è stato acceso in data anteriore alla delibera CICR 9 febbraio 2000, qualsiasi pattuizione relativa all’applicazione di interessi anatocistici, seppure previsti a condizione di reciprocità, è illegittima; per l’effetto, il saldo del conto corrente va ricalcolato escludendo gli addebiti per interessi anatocistici.


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