Con la pronuncia in commento, il Tribunale di Padova, nella
persona del Dott. Giorgio Bertola, ha fissato importanti principi in materia di
usura e segnalazione in Centrale dei Rischi di un cliente correntista di un
istituto di credito.
Il Giudice ha, infatti, precisato che se per effetto di
commissioni ed interessi illegittimi (per usura e/o anatocismo), il correntista
viene segnalato in Centrale dei Rischi, è equo riconoscere, per il ristoro del
danno non patrimoniale, una somma pari al doppio di quelle illegittimamente
addebitate. Sussiste, infatti, il nesso causale tra le difficoltà finanziarie
incontrate nel proprio esercizio di impresa dalla società e le condotte tenute
dalla banca, che, pur avendo la società una posizione creditoria e non
debitoria, ha segnalato la medesima in Centrale dei Rischi ed applicato
interessi usurari.
Entrando nel merito della causa, gli attori, dando
preliminarmente atto di aver svolto un giudizio di ATP ex 696-bis c.p.c. volto
alla composizione bonaria della controversia, hanno convenuto la Cassa di
Risparmio del Veneto per sentirla condannare a restituire quanto accertato
dalla CTU, oltre al danno per le condotte illegittime tenuta dalla convenuta
nella segnalazione in Centrale dei Rischi ed alle revoche delle linee di
credito.
Si è costituita la convenuta chiedendo il rigetto delle
domande attoree.
Nello specifico, la società correntista, operante nel
settore dello sviluppo tecnologico, si è vista restituire dalla banca la somma
di euro 114.617 per interessi usurari ed anatocistici illegittimamente
applicati ad una aperura di credito in conto corrente.
Ma, cosa ancora più importante, il Giudice ha, inoltre,
condannato l’istituto a risarcire la società correntista di una somma pari al
doppio della cifra indebitamente pagata sul conto corrente, ossia euro 229.234,
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per errata segnalazione in
Centrale dei Rischi.
La banca aveva, infatti, provveduto a segnalare l’impresa in
Centrale dei Rischi per via del saldo passivo perdurante sia sul conto corrente
aziendale, che sul conto corrente personale dei fideiussori.
Il Giudice ha considerato particolarmente dannosa per
l’azienda l’ingiusta segnalazione in Centrale dei Rischi operata dalla banca,
in quanto ciò le avrebbe impedito di svilupparsi commercialmente. L’essere
segnalata nella lista dei “cattivi pagatori” le avrebbe, infatti, inibito sia
l’accesso a nuovi crediti, che l’utilizzo dei fidi in essere con tutti gli
istituti di credito e poi revocati. La segnalazione ha, dunque, creato una
distorsione sull’effettivo merito creditizio della società correntista.
Infine, se il rapporto di conto corrente è stato acceso in
data anteriore alla delibera CICR 9 febbraio 2000, qualsiasi pattuizione
relativa all’applicazione di interessi anatocistici, seppure previsti a
condizione di reciprocità, è illegittima; per l’effetto, il saldo del conto
corrente va ricalcolato escludendo gli addebiti per interessi anatocistici.
Consulta il testo integrale -> Tribunale di Padova – Sentenza 9 marzo 2016, n. 833
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