lunedì 27 febbraio 2017

Iper ammortamento 250% #sapere per #fareimpresa #benetton


Iper ammortamento

250%
Legge di Bilancio 2017
Parte I, Sezione I articolo 1, comma 8-­‐13
(L. 232/2016 pubblicata sul Supplemento ordinario n. 57/L alla Gazzetta Ufficiale n° 297 del 21 dicembre 2016


Presentazione 

Le imprese che effettuano gli investimenti in beni che hanno le caratteristiche per rientrare nel cosiddetto “piano Industria 4.0” e comprano software idonei all’interconnessione non hanno diritto di utilizzare l’iper-­‐ammortamento fino a quando l’interconnessione non viene realizzata.

Per l’accesso al beneficio l'impresa è tenuta anche ad acquisire una dichiarazione di    atto notorio
ovvero, per gli acquisti di costo unitario superiori a 500.000 euro, una perizia tecnica.


Di seguito, si esamina nel dettaglio come funziona lo strumento, come si applica l’agevolazione e quali sono le istruzioni necessarie per usufruire dell’agevolazione.

In sostanza, il bene deve “entrare” attivamente nella catena del valore dell’impresa.
1)  iper-­‐ammortamento 250%
2)  super-­‐ammortamento “immateriali” 140%
3)  super-­‐ammortamento 140% (proroga)
La Legge di Bilancio 2017 riconferma la proroga  dei   super-­‐ammortamenti per il 2017 e l’introduzione dei cosiddetti iper-­‐ammortamenti.

  Oggetto dell’agevolazione
Con  particolare  riferimento  agli  iper-­‐ammortamenti,  si  evidenzia  che  si  tratta  di  una  nuova maggiorazione del 150% per i beni ad alto contenuto tecnologico (consentendo così di ammortizzare un valore pari al 250% del costo di acquisto), istituita al fine di favorire i processi di trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave “Industria 4.0”.
Il costo di acquisizione è infatti maggiorato del 150% soltanto per gli investimenti in beni strumentali nuovi inclusi nell’Allegato A alla legge di bilancio.

In linea di massima, possono essere considerati tutti i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave “Industria 4.0”, quali:
-­‐    i beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati    e/o gestito tramite opportuni sensori e azionamento,
-­‐    i sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità,
-­‐     i dispositivi per l’interazione uomo-­‐macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0.

Per i soggetti che beneficiano dell’iper-­‐ammortamento è, inoltre, prevista una maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali inclusi nell’Allegato B alla legge di bilancio.
Si tratta, in linea di massima, di software, sistemi, piattaforme e applicazioni connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0.

Tempistiche e adempimenti per la fruizione dell’agevolazione

Sono ammissibili gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017, nonché di quelli effettuati entro il 30 giugno 2018, a condizione che entro il 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e che sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.

Ai fini della fruizione dell’iper-­ammortamento, l’impresa è tenuta a produrre una dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del DPR 445/2000 ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un  perito iscritto all’albo, attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo nell’elenco di cui all’allegato A e/o B e che è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Probabilmente, anche in caso di beni di costo inferiore ai 500.000 euro sarà necessario richiedere una perizia tecnica giurata, in quanto l’attestazione potrebbe richiedere competenze tecniche specifiche che potrebbero non essere presenti in azienda e, soprattutto, potrebbero non essere possedute dal legale rappresentante.
Fatte quindi le dovute valutazioni di convenienza, sarà probabilmente opportuno, anche se non obbligatorio, che il legale rappresentante si rivolga comunque ad un tecnico esterno per periziare l’ammissibilità  dei  beni  all’iper-­‐ammortamento;  in  tal  modo,  la  propria  dichiarazione  di  atto notorio sarà comunque rafforzata da questo ulteriore documento.

Requisito fondamentale per considerare l’innovazione prioritaria è dimostrare l’interconnessione del bene al sistema aziendale.
Pertanto, a differenza del super-­‐ammortamento 140%, per la fruizione dell’iper-­‐ammortamento è necessario anche che i beni agevolabili siano interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
La dichiarazione del legale rappresentante e l’eventuale perizia devono essere acquisite dall’impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. In quest’ultimo caso, l’agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell’interconnessione.

Ne consegue che, se l’impresa effettua gli investimenti nel 2017 ma interconnette i beni solo l’anno successivo all’anno di realizzazione dell’investimento, ha diritto solo ad ammortamento normale o al limite al super ammortamento del 40%, ma non all’iper-­‐ammortamento del 150%.
Le imprese devono perciò prestare molta attenzione a questo aspetto in quanto si discosta da quelli che sono i principi da sempre applicati per determinare la realizzazione degli investimenti.

Per  determinare  la  data  di  realizzazione  dell’investimento  per  il  super-­‐ammortamento  invece, valgono le regole previste dall’art. 109, commi 1 e 2 del TUIR.
Di conseguenza i beni mobili si considerano sostenuti alla data di consegna o spedizione, oppure  se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.
Nel caso di leasing vale sempre la data di consegna del bene a meno che non sia prevista la clausola di prova, in quest’ ultimo caso fa fede la data della dichiarazione di esito positivo del collaudo della macchina da parte dello stesso locatario.


In caso di appalto a terzi, le spese si considerano sostenute dal committente alla data di ultimazione della prestazione o nel caso del collaudo dall’esito positivo di questo.
Se invece ci sono stati avanzamento lavori, i beni si considerano sostenuti alla data in cui l’opera o parte di essa viene accettata dal committente. Attenzione a alla fruizione dell’agevolazione,  questa non scatta con la realizzazione dell’investimento ma è possibile a partire dal periodo di imposta in cui si è verificata l’entrata in funzione del bene. Questo potrebbe coincidere con l’esercizio di realizzazione come no.


 Sintesi delle agevolazioni
In sintesi, si prospettano per il 2017 le seguenti agevolazioni in base alla tipologia di ammortamento maggiorato:

Per favorire processi di trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave Industria 4.0, per gli investimenti, effettuati dal 1° gennaio 2017 ed entro il 31 dicembre 2017 (ovvero entro il 30  giugno 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20 per cento del costo di acquisizione), gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi inclusi nell’elenco di cui all’Allegato A il costo di acquisizione è maggiorato del 150%.
Diritto all’agevolazione: entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per i soggetti che beneficiano della maggiorazione di cui al punto sopra, che effettuano, nello stesso periodo, investimenti in beni immateriali strumentali inclusi nell’elenco di cui all’allegato B  il costo di acquisizione di detti beni è maggiorato del 40%.
Diritto all’agevolazione: quando il bene immateriale è interconnesso al bene materiale rientrante in Industria 4.0.

Viene prorogato al 31 dicembre 2017 (ovvero al 30 giugno 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione), il termine per usufruire del super-­‐ammortamento   già   in   vigore   nel   2016,   limitatamente   all’acquisto   di   beni   materiali strumentali nuovi (esclusi quindi gli autoveicoli non strumentali).

Diritto all’agevolazione: la realizzazione si ha con la spedizione/consegna dei beni, ma la fruizione  è possibile a partire dal periodo di imposta in cui si verifica l’entrata in funzione dei beni, che in alcuni casi potrebbe essere differente dal periodo di imposta in cui si verifica la spedizione/consegna dei beni.

Per qualsiasi informazione e la richiesta dell'allegato A e B :

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