Iper ammortamento
250%
Legge di Bilancio 2017
Parte I, Sezione I articolo 1, comma 8-‐13
(L.
232/2016 pubblicata sul Supplemento ordinario n. 57/L alla Gazzetta Ufficiale
n° 297 del 21 dicembre 2016
Presentazione
Le imprese che effettuano gli investimenti in beni che hanno le caratteristiche per rientrare nel cosiddetto “piano Industria 4.0” e comprano software idonei all’interconnessione non hanno diritto di utilizzare l’iper-‐ammortamento fino a quando l’interconnessione non viene realizzata.
Per l’accesso al beneficio l'impresa è tenuta anche ad acquisire una dichiarazione di atto notorio
Di seguito, si esamina nel dettaglio come funziona lo strumento, come si applica l’agevolazione e quali sono le istruzioni necessarie per usufruire dell’agevolazione.
In sostanza, il bene deve “entrare” attivamente nella catena del valore dell’impresa.
1) iper-‐ammortamento 250%
2) super-‐ammortamento “immateriali” 140%
3) super-‐ammortamento 140% (proroga)
La Legge di Bilancio 2017 riconferma la proroga dei
super-‐ammortamenti per il 2017 e l’introduzione dei cosiddetti iper-‐ammortamenti.
Oggetto dell’agevolazione
Con particolare riferimento
agli iper-‐ammortamenti, si evidenzia
che si tratta
di una nuova maggiorazione
del 150% per i beni ad alto contenuto tecnologico (consentendo così di
ammortizzare un valore pari al 250% del costo di acquisto), istituita al fine
di favorire i processi di trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave
“Industria 4.0”.
Il costo di acquisizione è infatti maggiorato del 150%
soltanto per gli investimenti in beni
strumentali nuovi inclusi nell’Allegato
A alla legge di bilancio.
In linea di massima, possono essere considerati tutti i beni
funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave
“Industria 4.0”, quali:
-‐ i beni strumentali il cui funzionamento è
controllato da sistemi computerizzati e/o gestito tramite opportuni sensori e
azionamento,
-‐ i sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità,
-‐ i dispositivi per l’interazione uomo-‐macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del
posto di lavoro in logica 4.0.
Per i soggetti
che beneficiano dell’iper-‐ammortamento
è, inoltre, prevista una maggiorazione del
40% del costo di acquisizione dei
beni immateriali strumentali inclusi nell’Allegato B alla legge di bilancio.
Si tratta, in linea di massima, di software, sistemi, piattaforme e
applicazioni connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0.
Tempistiche e adempimenti per la
fruizione dell’agevolazione
Sono ammissibili gli investimenti
effettuati entro il 31 dicembre 2017, nonché di quelli effettuati entro il
30 giugno 2018, a condizione che entro il 31 dicembre 2017 il relativo ordine
risulti accettato dal venditore e che sia avvenuto il pagamento di acconti in
misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.
Ai fini della
fruizione dell’iper-‐ammortamento, l’impresa è tenuta
a produrre una dichiarazione del legale rappresentante resa ai
sensi del DPR 445/2000 ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di
acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia
tecnica giurata rilasciata da un perito
iscritto all’albo, attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche
tali da includerlo nell’elenco di cui all’allegato A e/o B e che è
interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Probabilmente, anche in caso di beni di costo inferiore ai 500.000
euro sarà necessario richiedere una perizia tecnica giurata, in quanto
l’attestazione potrebbe richiedere competenze tecniche specifiche che
potrebbero non essere presenti in azienda e, soprattutto, potrebbero non essere
possedute dal legale rappresentante.
Fatte quindi le dovute valutazioni di convenienza, sarà
probabilmente opportuno, anche se non obbligatorio, che il legale
rappresentante si rivolga comunque ad un tecnico esterno per periziare
l’ammissibilità dei beni
all’iper-‐ammortamento; in
tal modo, la
propria dichiarazione di
atto notorio sarà comunque rafforzata da questo ulteriore documento.
Requisito
fondamentale per considerare l’innovazione prioritaria è dimostrare l’interconnessione del bene al sistema aziendale.
Pertanto, a differenza del super-‐ammortamento
140%, per la fruizione dell’iper-‐ammortamento
è necessario anche che i beni agevolabili siano interconnessi al sistema
aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
La dichiarazione del legale rappresentante e l’eventuale perizia
devono essere acquisite dall’impresa entro il periodo di imposta in cui il bene
entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il
bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla
rete di fornitura. In quest’ultimo caso, l’agevolazione sarà fruita solo a
decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell’interconnessione.
Ne consegue che, se l’impresa effettua gli investimenti nel 2017 ma
interconnette i beni solo l’anno successivo all’anno di realizzazione
dell’investimento, ha diritto solo ad ammortamento normale o al limite al super
ammortamento del 40%, ma non
all’iper-‐ammortamento del 150%.
Le imprese devono perciò prestare molta attenzione a
questo aspetto in quanto si discosta da quelli che sono i principi da sempre
applicati per determinare la realizzazione degli investimenti.
Per determinare
la
data di realizzazione dell’investimento per
il super-‐ammortamento invece, valgono le regole
previste dall’art. 109, commi 1 e 2 del TUIR.
Di conseguenza i beni mobili si considerano sostenuti alla data di
consegna o spedizione, oppure se diversa
e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo
della proprietà o di altro diritto reale.
Nel caso di leasing vale
sempre la data di consegna del bene a meno che non sia prevista la clausola di
prova, in quest’ ultimo caso fa fede la data della dichiarazione di esito
positivo del collaudo della macchina da parte dello stesso locatario.
In caso di appalto a terzi,
le spese si considerano sostenute dal committente alla data di ultimazione
della prestazione o nel caso del collaudo dall’esito positivo di questo.
Se invece ci sono stati
avanzamento lavori, i beni si considerano sostenuti alla data in cui
l’opera o parte di essa viene accettata dal committente. Attenzione a alla
fruizione dell’agevolazione, questa non
scatta con la realizzazione dell’investimento ma è possibile a partire dal
periodo di imposta in cui si è verificata l’entrata in funzione del bene. Questo
potrebbe coincidere con l’esercizio di realizzazione come no.
Sintesi
delle agevolazioni
In sintesi, si prospettano per il 2017 le seguenti agevolazioni in
base alla tipologia di ammortamento maggiorato:
Per favorire processi di trasformazione tecnologica e/o digitale in
chiave Industria 4.0, per gli investimenti, effettuati dal 1° gennaio 2017 ed
entro il 31 dicembre 2017 (ovvero entro il 30
giugno 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo
ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti
in misura pari ad almeno il 20 per cento del costo di acquisizione), gli
investimenti in beni materiali strumentali nuovi inclusi nell’elenco di cui
all’Allegato A il costo di acquisizione è maggiorato del 150%.
Diritto all’agevolazione: entro il periodo di imposta in cui il bene
entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il
bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla
rete di fornitura.
Per i soggetti che beneficiano della maggiorazione di cui al punto
sopra, che effettuano, nello stesso periodo, investimenti in beni immateriali
strumentali inclusi nell’elenco di cui all’allegato B il costo di acquisizione di detti beni è
maggiorato del 40%.
Diritto all’agevolazione: quando il bene immateriale è interconnesso
al bene materiale rientrante in Industria 4.0.
Viene prorogato al 31 dicembre 2017 (ovvero al 30 giugno 2018 a condizione
che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal
venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il
20% del costo di acquisizione), il termine per usufruire del super-‐ammortamento già
in
vigore
nel
2016,
limitatamente all’acquisto di
beni
materiali strumentali nuovi (esclusi
quindi gli autoveicoli non strumentali).
Diritto all’agevolazione: la realizzazione si ha con la
spedizione/consegna dei beni, ma la fruizione
è possibile a partire dal periodo di imposta in cui si verifica
l’entrata in funzione dei beni, che in alcuni casi potrebbe essere differente
dal periodo di imposta in cui si verifica la spedizione/consegna dei beni.
Per qualsiasi informazione e la richiesta dell'allegato A e B :